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Questo statuto sostituisce
integralmente un precedente statuto del 1999, è stato registrato dal
Notaio Roberto Centini il 28 gennaio 2000 nell’ambito della redazione di
un Atto Modificativo di Associazione
Statuto
Art. 1 E’ costituita
un’Associazione Culturale denominata “Quilt & Dintorni”.
Art. 2 L’Associazione ha sede in
Roma Via Tommaso Arcidiacono n. 109.
Essa potrà istituire, su delibera
dell’Assemblea, sedi secondarie e succursali, così come potrà trasferire
la sua sede sociale.
Art. 3 L’Associazione non ha fine
di lucro, si propone in particolare i seguenti scopi:
a) istituire e gestire corsi per
la divulgazione del patchwork a tutti i livelli;
b) organizzare gruppi di lavoro
volti a promuovere iniziative tese ad approfondire l’arte del patchwork;
c) svolgere manifestazioni, mostre
d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la
diffusione dei propri obiettivi culturali.
L’Associazione potrà compiere ogni
altra attività che sia in maniera diretta e/o indiretta attinente agli
scopi sociali.
Art. 4 L’associazione ha durata di
anni (99) a partire dalla sua costituzione e con possibilità di rinnovo.
L’esercizio sociale annuale si
apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5 Possono entrare a far parte
dell’Associazione, tutti i soggetti, italiani e stranieri, di qualsiasi
razza e confessione religiosa, che dichiarino di condividere gli scopi
associativi.
All’interno dell’Associazione si
distinguono tre categorie di soci: fondatori, onorari e ordinari.
Art. 6 Sono soci fondatori coloro
che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci
onorari personalità pubblicamente riconosciute che diano lustro
all’Associazione e che si siano distinti per apporti speciali alla vita
della stessa. Essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali; pur
partecipando alle assemblee non hanno diritto di voto. I soci onorari
vengono ammessi previa approvazione del Comitato di Gestione a
maggioranza semplice.
Art. 7 Sono soci ordinari, tutti
coloro che sono ammessi a partecipare alle attività sociali annuali,
previa espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di
condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad
approvarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Il Comitato di Gestione sulla base
del curriculum prodotto decide in ordine alla domanda entro i successivi
quindici giorni, nel caso venga accolta sarà rilasciata la tessera
annuale associativa, previo pagamento del relativo contributo.
I soci ordinari conservano tale
qualifica solo per il periodo stabilito sul documento di ammissione,
trascorso il quale decadono automaticamente.
Art. 8 Sono Organi
dell’Associazione:
a) il Comitato di Gestione;
b) il Presidente;
c) l’Assemblea dei soci.
Art. 9 Il Comitato di gestione è
costituitoda un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti
nell’ambito dei soci fondatori. Viene eletto dall’assemblea generale di
tutti i soci, e per la prima volta nominato al momento della
costituzione.
Dura a tempo indeterminato salvo
dimissioni o revoca per giusta causa.
Il Comitato di Gestione elegge al
suo interno il Presidente, e se lo ritiene opportuno un Vicepresidente,
che lo sostituisce, con le medesime funzioni, in caso di sua assenza od
impedimento.
Nel caso venga meno, per qualsiasi
motivo, uno qualunque dei suoi componenti, il Comitato potrà o procedere
alla di lui sostituzione, rimettendola all’Assemblea, o proseguire in
numero ridotto.
Il Comitato di Gestione dirige
l’Associazione e ne coordina le iniziative, gestisce il fondo sociale,
propone all’Assemblea la nomina di soci onorari; predispone il bilancio
preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, stabilisce i contributi che i soci debbono versare per
la partecipazione alle singole attività associative; sottopone
all’Assemblea per l’approvazione, l’entità del contributo associativo
annuale per il successivo esercizio.
Il Comitato di Gestione
predispone, ove opportuno e /o necessario, il Regolamento interno
contenete le norme di funzionamento e le procedure di gestione al quale
tutti soci debbono attenersi.
Art. 10 Il Presidente, o in caso
sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede il
comitato di Gestione e l’Assemblea dei soci, impegna validamente, con la
propria firma, l’Associazione; ha la rappresentanza, anche in giudizio
dell’Associazione stessa.
Il Presidente dell’Associazione ha
potere disciplinare e potrà applicare le sanzioni del richiamo e/o della
sospensione nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di lievi
inadempimenti e violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti
Sociali, o che tengano una condotta morale e civile che possa arrecare
danno o disturbo al normale svolgimento delle attività sociali.
Art. 11 All’Assemblea partecipano
tutti soci in regola con i versamenti associativi ed hanno diritto ad un
voto ciascuno. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, da un
altro socio munendolo di delega scritta.
L’Asselblea è ordinariamente
convocata una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
nonchè per stabilire l’entità della quota associativa per l’anno
successivo; può essere convocata straordinariamente tutte le volte che
lo richiede il Presidente o la maggioranza del Comitato di Gestione
ovvero i due terzi dei soci.
Deve, comunque, essere convocata
mediante avviso, affisso nella sede sociale (5) cinque giorni prima
dell’adunanza.
L’Assemblea è validamente
costituita e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a
maggioranza semplice dei presenti.
Art. 12 L’Assemblea, dietro
proposta del Comitato di Gestione, delibera sull’esclusione dei soci
onorari e dei soci fondatori, approva i bilanci, stabilisce la quota
sociale di partecipazione, fornisce al Comitato di Gestione indicazioni
circa i programmi e le attività da svolgere, delibera l’istituzione di
sedi secondarie, esprime pareri e direttive su qualunque argomento sia
portato all’ordine del giorno.
E’ posto il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che
la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.
In via straordinaria ed a
maggioranza di due terzi (2/3), ed a parere vincolante del Comitato di
Gestione, l’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo
scioglimento dell’Associazione e sue eventuali trasformazioni e fusioni.
In caso di scioglimento per
qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre associazioni analoghe, o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Art. 13 Ogni socio potrà recedere
dall’Associazione, con preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi al
Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 14 I soci possono essere
esclusi dall’Associazione quando:
a) non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Sociali, delle
delibere vincolanti dell’Assemblea;
b) si rendano morosi nei
contributi e nel versamento delle quote sociali;
c) svolgano attività contrarie,
lesive e comunque dannose ai fini dell’Associazione;
d) tengano una condotta gravemente
colpevole sul piano morale e civile che renda obiettivamente impossibile
la prosecuzione del rapporto associativo.
Al Presidente spetta il potere
disciplinare relativo a tutte le sanzioni diverse e meno gravi
dell’esclusione.
Art.15 I soci sono tenuti al
versamento di una quota fissa, stabilita annualmente dall’Assemblea,
inoltre sono tenuti a contribuire alle singole attività sociali cui
intendono partecipare, nella misura stabilita dal Comitato di Gestione.
I contributi e le quote
associative non sono trasmissibili con atti inter vivos, né sono
rimborsabili in caso di mancata partecipazione alle iniziative sociali.
Art. 16 Tutti i beni
dell’Associazione possono essere impiegati unicamente per il
raggiungimento delle finalità sociali.
Art. 17 Il presente Statuto
obbliga tutti gli associati al rispetto di ogni norma, clausola e
previsione in esso contenuta.
Il Comitato di Gestione potrà
emanare un apposito regolamento interno contenente più particolareggiate
norme di funzionamento e di procedura cui i soci dovrano attenersi.
Art.18 Tutte le controversie fra i
soci, concernenti l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione dello
Statuto, nello svolgimento delle attività sociali ed in particolare le
controversie per l’esclusione dei soci, saranno obbligatoriamente
deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui uno
nominato da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo, di comune
accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del
Tribunale Civile di Roma.
Gli Arbitri potranno deliberare
secondo equità.
Art. 19 Per quanto non previsto
dal presente Statuto e dal Regolamento interno eventualmente emanato, si
fa riferimento e rinvio a quanto disposto dal Codice Civile, per le
Associazioni non riconosciute, senza fini di lucro.
F.to: EMANUELA
D’AMICO
MARIA MARCHIONI
SILVIA FIORI
LUCIA DI CRESCENZO
BRUNELLA SCIOMMARI
ROBERTA
IANNELLO
ROBERTO CENTINI notaio
Albano Laziale, 28 gennaio 2000
Modifica all’art. 9 dello
Statuto:
Il Comitato di Gestioneé composto
da un inimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti nell’ambito
dei soci ordinari e/o fondatori; viene eletto dall’Assemblea
Generale di soci e, per la prima volta,nominato al momento della
costituzione.
Dura in carica tre anni
salvo dimissioni o revoca per giusta causa.
Il Comitato di Gestione elegge al
suo interno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente,
che lo sostituisce , con le medesime funzioni,in caso di sua assenza o
impedimento.
(Il resto del testo dell’art. è
rimasto invariato. La variazione è stata registrata l’11 febbrio 2008)

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